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Camera dei deputati N°4119 Proposta di legge D’iniziativa dei deputati Caccia, Gargani, Angelini Vito, Armellin, Astori, Bambi,
Baracetti, Becchetti, Bianchini,Bonetti , Bonferroni,Borri, Cabras, Cafarelli,Capecchi, Pallini, Carlotto, Carrus, Cerqueti,
Conte Antonio, Costa Silvia, Gatti, Leone, Martellotti, Mastella, Mensorio,Merloni, Nucci Mauro Olivi, Orsenigo,Palmieri,
Perrone, Piredda, Pochetti, Portatadino, Rabino, Rebulla, Ricciuti, Righi, Rinaldi, Russo Vincenzo, Saretta, Savio,
Scovacricchi, Senaldi, Spataro, Stegagnini, Viti, Zaniboni Zolla, Zoppi ---------- Presentata il 29 ottobre 1986 Modifiche alla legge 3 giugno 1981, n 308, recante <<Norme In favore dei militari di leva e di carriera appartenenti alle Forze armate, ai Corpi armati ed ai Corpi militarmente ordinati, infortunati o caduti in servizio e dei loro superstiti>> ---------------------------------- Onorevoli Colleghi! La legge 3 giugno 1981, n. 308, riusci ad elaborare in maniera organica una serie di precedenti disposizioni di legge, recanti provvidenze a favore di quei cittadini, o dei loro superstiti, caduti durante lo svolgimento del proprio servizio nell’ambito delle Forze di polizia. Anche dopo l’entrata in vigore della legge 3 giugno 1981, n. 308, sono rimaste però delle discriminazioni, vuoi per motivi temporali legati dalla decorrenza dei benefici fissata dal 1° gennaio 1979, vuoi per motivi di definizione dell’ambito di riconoscimento delle provvidenze, che non comprende tutti gli incidenti, gli effetti dannosi e gli atti di violenza che possono colpire i cittadini <<in divisa>> nell’ambito dello svolgimento del proprio servizio. Neppure le successive modificazioni ed integrazioni, attuate con la legge 13 agosto 1980, n. 466, e con la legge 4 dicembre 1981, n. 720, hanno colmato le evidenziate discriminazioni ed in particolare, mentre hanno retrodatato al 1° gennaio 1961 la decorrenza dei benefici per i caduti o loro superstiti delle Forze dell’ordine, consentendo quindi di comprendere nella fascia di applicazione della legge quei carabinieri, agenti di pubblica sicurezza ed agenti delle altre Forze di polizia vittime dei primi anni del terrorismo, non hanno ammesso ai medesimi benefici le vittime cadute in servizio delle altre Forze armate dello stato, ivi comprese coloro che hanno perso la vita nello svolgimento di specifici compiti di servizio, di istituto o di interventi di pubblico soccorso ai quali erano stati comandati o per i quali si erano resi disponibili nell’ambito del proprio servizio. La proposta di legge che presentiamo all’articolo 1 modifica l’articolo 1 della legge 3 giugno 1981, n. 308, per meglio definire la completezza del campo di applicazione dei benefici oggetto della legge stessa ed in particolare per quanto riguarda la definizione delle cause da cui deriva il sinistro provocante il decesso del militare o dell’agente <<in divisa>> delle Forze armate o dei corpi armati e di polizia dello Stato. Si intende applicare il beneficio della legge 3 giugno 1981, n. 308, non solo ai caduti per <<causa di servizio>>, ma ai caduti <<durante lo svolgimento del servizio>> ed a coloro che <<durante lo svolgimento del servizio>> abbiano riportato a seguito di sinistri delle menomazioni ascrivibili alle tabelle A o B annesse alla legge 18 marzo 1968, n. 313, e successive modificazioni. L’articolo 2 della presente proposta di legge è inteso ad eliminare la discriminazione in atto fra coloro che rientrano come beneficiari delle provvidenze stabilite dalla legge 28 novembre 1975, n. 624, e successive modificazioni, e cioè i familiari dei caduti per atti di terrorismo, e coloro che non rientrando fra i beneficiari di tale legge, sono ugualmente caduti durante l’espletamento del proprio servizio. Il beneficio viene inoltre ampliato indiscriminatamente a tutti i caduti dal 1° gennaio 1969, ovviando quindi alla precedentemente citata disparità, con l’articolo 3 della nostra proposta di legge, che intende offrire una piena equità dell’intervento dello Stato nei confronti di coloro che, per servire lo Stato e durante il periodo del proprio servizio e della propria piena disponibilità, sia di leva che effettivi, nell’ambito di ogni Forza o Corpo militarmente ordinato e preposto a compiti di polizia, sono state vittime di ogni fatto dannoso o violento, e con essi una piena equità dell’intervento dello Stato nei confronti dei loro familiari e superstiti.
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