MINISTERO DELLA DIFESA
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE
VI Reparto


Prot. Nr. DGPM/1000/ 280/91

Roma, 21-03-2005

OGGETTO: Modalità applicative della legge n. 280/91.


ALLA  ASS. NAZ. ITALIANA
ASSISTENZA VITTIME ARRUOLATE
NELLE FORZE ARMATE E
FAMIGLIE DEI CADUTI
SEDE CENTRALE
Via Carpinetana Sud, 144
00034 COLLEFERRO (RM)


Si fa riferimento alle lettere del 2 febbraio 2005 e 25 febbraio 2005 volte ad ottenere chiarimenti in ordine ai criteri adottati dalle Divisioni in seno a questo Reparto per stabilire la sua sussistenza o meno del diritto dei superstiti dei militari alla speciale elargizione ex legge n. 308/81, cosi come modificata ed integrata dalla legge n. 280/81, e se il beneficio in esame possa essere attribuito anche a seguito di decesso per patologie contratte dal personale delle FF.AA. impegnato in operazioni fuori area.

      Al riguardo si assicura che, allo stato, non sussiste alcun dubbio interpretativo in merito alle condizioni sottostanti alla concessione del beneficio in parola.
La provvidenza viene concessa ai superstiti sia del personale di leva che volontario deceduto a seguito di un evento dannoso accaduto per causa di servizio o durante il periodo di servizio. Sono esclusi, in conformità al dettato della legge, i militari che si trovano in licenza, in permesso e quelli che, al momento dell'evento dannoso, si trovano fuori dal presidio senza autorizzazione.

      Ciò appare tanto vero ponendo a confronto i due casi segnalati: per quanto attiene al militare Andrea OGGIANO, deceduto per essere stato travolto da un treno durante la libera uscita - quindi in costanza di servizio - è stato emesso il decreto di speciale elargizione in data 25.02 2005 sussistendo i requisiti di legge per la concessione del beneficio.

      Per quanto riguarda l'altro militare, Davide MACERA, il medesimo è deceduto a seguito di un suicidio in data 09.06 2001 a circa tre anni dal congedo (03.10. 1998), e quindi non rientra tra i destinatari della norma.

      Con l'occasione si ritiene utile sottolineare che l'Amministrazione Difesa ha dimostrato nel tempo perticolare attenzione per le fattispecie in esame adoperandosi per un'estensiva interpretazione delle norme. A tal proposito giova richiamare un parere richiesto dalla ex Difepensioni al Collegio Medico Legale della Difesa sulla qualificazione di "evento dannoso" quale causa della morte: in tale parere si specifica che l'evento dannoso non deve necessariamente essere caratterizzato dalla natura violenta della causa e pertanto anche una malattia insorta improvvisamente ad evoluzione rapidissima che causi la morte del militare si identifica con l'evento dannoso previsto dalla legge.

      Relativamente a quanto richiesto con la lettera del 25.02.2005, si rende noto infine che è al vaglio del Parlamento un disegno di legge presentato dalla Difesa concernente l'estensione dei benefici previsti dalla legge 3 agosto 2004, n. 206 in favore delle vittime del terrorismo al personale impegnato in operazioni fuori area che contragga infermità, anche successivamente al rientro in patria, riconosciute dipendenti da causa di servizio.

IL CAPO REPARTO
Dirigente
Dott. Cesare Gaetano CORSINI