Roma, 21.02.2004

 

                                                                                                                                     Al Sottosegretario alla

                                                                                                                                     Presidenza del Consiglio

                                                                                                                                     On. Gianni Letta

 

 

            La ringrazio della Sua cortese lettera del 10 febbraio 2004 con la quale mi trasmette due appunti predisposti dai competenti uffici del Ministero della Difesa circa la problematica delle eventuali disparità di trattamento sollevate dall’applicazione della Legge 24.12.2003 recante: “Disposizioni urgenti in favore delle vittime militari e civili di attentati terroristici all’estero”.

            Mi consenta di esprimerLe la mia meraviglia per il fatto che il personale che ha compilato gli appunti anonimi non sappia che le leggi 308/81 e 280/91 si applicano non solo ai militari di leva ma anche ai militari di carriera come del resto esplicitato nel titolo stesso delle leggi suddette e comunque chiarito dalla Prima Commissione Parlamentare Affari Costituzionali della Camera dei Deputati con foglio (allegato) del 12.01.2000 dove si esprime un parere sul nuovo testo delle proposte unificate di legge C 3321 e C 3709, parere che ritengo dovesse essere a conoscenza del compilatore degli appunti.

            Negli appunti si afferma che lo scrivente avrebbe sollevato il tema di  “Presunte” disparità di trattamento nei riguardi di militari in varie circostanze. Io mi chiedo se è PRESUNTA una disparità di trattamento tra chi viene a percepire un indennizzo di 400 milioni di vecchie lire e chi (e si tratta di varie migliaia di famiglie di militari e militari, deceduti o infortunati, che dal 1° gennaio 1969 -  data di retrodatività delle leggi 308 e 280 relative all’indennizzo di personale -) non ha ricevuto neppure una lira di risarcimento. Il compilatore degli appunti potrebbe ad esempio sentire – come ha avuto la compiacenza di fare il Presidente della Repubblica – ad esempio la vedova Cimarelli e la sig.ra Teodori che hanno perso un congiunto espletante il servizio militare e che appunto non hanno percepito neppure una lira. Io mi chiedo se  è disparità “presunta” quella tra  chi riceve un trattamento 400 milioni di volte superiore a quello di un altro! Ed anche rispetto a quei familiari (pochissimi rispetto agli aventi diritto) che hanno ricevuto un indennizzo di 50 milioni, questo è pur sempre di otto volte inferiore (se l’aritmetica non è un’opinione), a quello di chi ha ricevuto 400 milioni.

Mi pare di poter esprimere il parere che chi formula dei pareri trasmessi dal Ministro della Difesa dovrebbe possedere almeno un minimo di competenza e professionalità.

            Le allego comunque alcune osservazioni specifiche a commento degli appunti che ha avuto la cortesia di inviarmi.

            Nel ringraziarLa ancora colgo l’occasione per esprimerLe le mie più sentite condoglianze per il grave lutto che l’ha recentemente colpita.

 

                                                                                  Falco Accame

                                                                        Presidente ANAVAFAF



COMMENTI SUGLI APPUNTI INVIATI ALL’ANAVAFAF DALL’ON. GIANNI LETTA, SOTTOSEGRETARIO ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO

 

 

A) Commento all’appunto (non firmato) del Ministero della Difesa circa le eventuali disparità di trattamento sollevate nella applicazione della Legge 24.12.2003 recante: “Disposizioni urgenti in favore delle vittime militari e civili di attentati terroristici all’estero”.

 

            Innanzitutto non posso non esprimere il mio stupore per alcune gravi e false affermazioni contenute nell’appunto tecnico (non firmato) che mi è pervenuto.

 

1)      Intanto è falso quanto si afferma al 3° comma della scheda tecnica secondo cui la Legge 38/81 “si applica nei confronti dei militari non legati da stabile vincolo con l’Amministrazione Militare (militari di leva, alunni di scuole militari, ecc.) comunque deceduti durante il periodo di servizio; infatti:

i. la legge dice che il titolo stesso si applica a militari sia di leva che di carriera ciò che è stato precisato anche dalla Prima Commissione Affari Costituzionali della Camera (vedi all. 1);

 

ii. la legge non riguarda solo i deceduti ma anche gli infortunati (i quali sono in numero all’incirca tre volte superiore a quello dei deceduti). E tra l’altro tra gli infortunati ci sono dei casi gravissimi di inabilitazione; si tratta di giovani tornati dal servizio come completamente inabili a qualsiasi lavoro proficuo e quindi rimasti completamente a carico delle loro famiglie.

 

2)      E’ fuorviante e inesatto quanto si afferma al comma 4° dell’appunto citato secondo cui la normativa in argomento (DL 28.11.2003 n. 337 la quale fornirebbe “un forte segnale di attenzione da parte dello Stato nei confronti di persone particolarmente esposte in ragione del proprio status a rischi per la propria incolumità soprattutto in riferimento ai contingenti impiegati in operazioni militari internazionali. Infatti:

 

i. a parte il fatto che il tragico episodio di Nassirya è dovuto alla non predisposizione di difese esterne allo stabile dove alloggiava il personale   (questione su cui sta indagando la Procura Militare), come è noto il codice penale di guerra in vigore per le operazioni in Afghanistan e in Iraq prevede sanzioni particolarmente gravi per la mancata difesa di una base, i rischi per le missioni di pace all’estero (come del resto dimostra ampiamente il limitatissimo numero di perdite verificatosi fino ad ora non sono maggiori dei rischi che corrono le Forze dell’Ordine in Italia (pensiamo ad esempio ai rischi che corrono le scorte ed il pensiero va ai cinque agenti di scorta uccisi in un sol colpo a Via Fani il 16 marzo 1978). Ma riguarda anche rischi che corrono i piloti di aerei considerati come scarsamente sicuri (come gli AMX – per i quali si sono dovute tardivamente adottare gravissime limitazioni nelle possibilità di volo ed il pensiero va alle decine di gravi incidenti e ai sette piloti morti di cui tre in sei mesi). Ma non dimentichiamo infime chi con grande coraggio senza misure di protezione nei riguardi dell’uranio impoverito ha operato per anni addirittura nello sgombero di campi minati, come il Maresciallo Sergio D’Angelo recentemente deceduto ed il pensiero va anche a tanti militari, agenti delle Forze dell’Ordine che hanno rischiato la vita per pericolose operazioni di soccorso.  Pensiamo infine alle tante operazioni di Polizia in cui si affrontano gli scontri a fuoco criminali di ogni genere.

Non dimentichiamo, tra l’altro, che proprio in relazione alle operazioni in Iraq fu affermato da autorevole fonte che questa operazione doveva considerarsi come particolarmente sicura.

Comunque quando si parla di attentati si parla di azioni a fuoco compiute su cittadini inermi. Pensiamo ad esempio, all’attentato alle Due Torri, agli attentanti nelle metropolitane, ecc.. Ma non si può parlare di attentati a forze militari che operano con il codice militare di guerra e sono armati. Non si tratta di crocerossine indifese. In una situazione di guerra o guerriglia come quella che è presente in Iraq non si può confondere un’azione di guerriglia (o di guerra) da parte di persone di un paese che a ragione o a torto si ritiene occupato da forze militari straniere all’attuazione di attentati a civili. In queste situazioni vigono, tra l’altro, per i nostri militari, come per le controparti, le regole internazionali di Ginevra sui diritti e doveri delle forze militari.

A parere dello scrivente non sembra dunque che si possano fare delle discriminazioni (che comportano enormi differenze negli indennizzi) per chi opera in missioni armate all’estero, specie quelle a carattere umanitario (non dimentichiamoci ad esempio quanto è accaduto in Somalia al Check Point Pasta) e operazioni di polizia, vigilanza e soccorso in Italia.

Va precisato inoltre che all’estero sono stati finora impegnati sia militari di carriera che di leva (personale raffermato a ferma breve, ecc.) cioè personale di qualsiasi status militare e non solo aventi all’entrata in servizio un rapporto stabile con l’Amministrazione. Non è quindi, a parere dello scrivente, giustificabile un privilegio concesso ad un dato e raggruppamento di persone rispetto ad un altro. Il personale che resta ucciso o ferito per il crollo di un palazzo all’estero non ha insomma maggior titolo al risarcimento di chi in simili condizioni resta ucciso o infortunato perchè impegnato in uno scontro a fuoco con i banditi.

 

3)      E’ falso ciò che si afferma al comma 5° e cioè che lo scrivente abbia fortemente auspicato la rivalutazione delle indennità per i soli militari di leva, trascurando quindi il personale volontario.  E ciò lo prova ad esempio la allegata lettera scritta dodici anni fa e precisamente il 31 luglio 1991, al Presidente della Commissione Difesa del Senato in cui si chiedeva appunto, in seguito ad un errore contenuto in una delle citate proposte di legge, di correggere al più presto questo errore che si riferiva alla mancata menzione, in un articolo della legge, dei militari di carriera. Tale errore successivamente fu corretto dal citato documento della Prima Commissione Affari Costituzionali della Camera. Proprio al contrario di quanto si afferma, nell’Appunto, lo scrivente fin dalla presentazione della Prima proposta di Legge avanzata fin dal 1977 (AC 1141), per l’indennizzo relativo a tutti i militari in servizio di leva o di carriera, lo scrivente si è battuto proprio perchè non esistessero differenze nei trattamenti e respinge quindi l’insinuazione per cui si sarebbe interessato esclusivamente dell’indennizzo del personale di leva trascurando quello di carriera, lo testimoniano del resto anche altre lettere scritte nel corso degli anni e di cui qualcuna viene acclusa in allegato. Si tratta di lettere che  hanno portato alla definitiva precisazione, da parte della Prima Commissione Affari Costituzionali della Camera, in rapporto alla interpretazione corretta da dare alle leggi di indennizzo.

Quanto alla rivalutazione della cifra di 50 milioni che lo scrivente aveva previsto nel lontano 1977 per il personale deceduto (ma estesa anche - con le modulazioni del caso - al personale infortunato), la rivalutazione prevista negli AC 1649 e 1742, è pur sempre largamente inferiore a quella dei 200.000 euro stabilita con il DL 28.11.2003. Da precisare che la rivalutazione non deve riguardare poi solo il personale deceduto di leva e di carriera, ma anche il personale infortunato (in varia misura, a seconda del grado di inabilitazione da cui è affetto) che riguarda sia personale di leva che di carriera. Del resto anche in relazione al tragico episodio di Nassirya si pone il problema non solo dell’indennizzo di 200.000 euro nei riguardi del personale deceduto, ma anche l’indennizzo nei riguardi del personale infortunato, a seconda della gravità dell’infortunio (questione che non è stata chiarita).

 

 

 

B) Commento al documento (non firmato) dal titolo: “Oggetto: punto di situazione relativo al testo unificato delle proposte di legge recante: “Norme in favore di militari di leva e di carriera infortunati o caduti durante il periodo di leva (AC 1649 e 1752)”

 

            Si osserva in merito:

 

1)      E’ falso quanto si afferma al paragrafo 1: “la questione cui fa riferimento l’On. Accame concerne la corresponsione di un indennizzo di 50 milioni di lire con decorrenza 1° gennaio 1969 nei confronti dei militari deceduti durante il servizio di leva”.

Ciò in quanto, come detto sopra, la proposta si riferisce a tutti i militari (di leva e di carriera) deceduti. E inoltre non solo a tutti i militari deceduti ma anche a quelli infortunati (completamente dimenticati nell’Appunto).

 

2)      Viene poi criticata, nell’Appunto sopracitato, il fatto che lo scrivente chieda che sia reso noto l’elenco nominativo degli aventi diritto.

In merito si osserva quanto segue:

 

i. Come si potranno elargire le indennità agli aventi diritto se non si conoscono i nomi degli aventi diritto? E come possono gli aventi diritto fare richiesta di indennizzo se non si comunica loro che essi sono titolari di un diritto all’indennizzo?

E’ triste constatare che per una simile deprecata mancanza di osservanza di elementari diritti acquisiti da tante famiglie di militari morti (e da militari infortunati) dal 1969 (DICO 1969!!) tanti degli aventi diritto siano ormai defunti. E quindi lo Stato italiano ha commesso una gravissima ingiustizia proprio verso quei militari che oggi ostenta come “i nostri ragazzi” che difendono grandi valori umanitari all’estero e per cui si mettono in scena retoriche manifestazioni di incondizionato affetto e devozione!

 

ii. Come si può quantificare in una cifra il numero degli aventi diritto (deceduti e infortunati) se non si sono esaminati i singoli casi?

Perfino il Presidente della Repubblica, al quale ebbi a segnalare (in occasione della udienza concessa alla ANAVAFAF il 9 aprile 2003) questa assurdità, rimase sorpreso e fece proprio questa stessa osservazione: che non era possibile stabilire un numero di aventi diritto se non si conoscono i nominativi di tali persone.

Come ben si sa tutti i casi relativi a personale militare deceduto o infortunato sono oggetto ciascuno di una cosiddetta “pratica” presso i Distretti Militari e i Dipartimenti Marittimi, quindi è sufficiente un ordine a detti Comandi di rendere noti tutti questi casi per conoscere l’elenco nominativo. E d’altra parte per stabilire chi eventualmente debba essere escluso tra il personale in servizio come non titolare di un diritto all’indennizzo occorre che una Commissione appositamente nominata, con atti resi pubblici, stabilisca chi o meno è titolare. E ciò anche per dare la possibilità di eventuali ricorsi avversi alla decisione.

 

iii. Infine è ovvio che in sede Commissione Bilancio occorre, per stabilire la cifra complessiva da mettere a bilancio, conoscere esattamente le cifre da considerare. Questa cifra deve corrispondere a persone effettivamente decedute o infortunate.

Faccio presente al riguardo che, ad esempio, nel caso del tragico incidente del Cermis la Commissione Difesa della Camera, su richiesta del Governo, stanziò 76 miliardi di lire per i risarcimenti. E nominò un magistrato per la corresponsione di questi risarcimenti, cosa che avvenne nel giro di tre mesi, mentre nella situazione sopra delineata molti stanno attendendo da oltre 30 anni! Per ogni famiglia che ha perduto un congiunto venne stanziata la cifra di 2 milioni di dollari, cioè circa 4 miliardi di lire, cioè una cifra QUATTROMILIARDI DI VOLTE SUPERIORE a chi ha preso magari una sola lira di indennizzo.

A proposito, gli Stati Uniti avrebbero dovuto restituire all’Italia una parte della somma (vi sono interrogazioni parlamentari in merito ma non credo abbiano avuto ancora risposta).

 

iiii. Quanto alla precisazione circa il fatto che vi sarebbero 19 possibili beneficiari relativi a militari che al momento dell’evento si trovavano in licenza o in permesso, tenuto conto che le precedenti proposte di legge (308 e 290) escludevano dai benefici chi si trovava fuori dal presidio, mentre le attuali proposte di legge li includono, si fa presente che proprio nella lettera allegata scritta dallo scrivente il 31 Luglio 1991 al Presidente della Commissione Difesa del Senato, trasmessa anche al Presidente della Commissione Difesa in data 3 agosto 2001, lo scrivente esprimeva appunto il parere che questa limitazione dovesse essere corretta prestandosi essa a varie critiche precisate nella stessa lettera dello scrivente.

 

iiiii. Quanto alla cifra indicata nel numero di 2323 dei possibili beneficiari aventi titolo all’indennizzo, la cifra per la sua limitatezza desta non poche perplessità. Infatti se prendiamo in considerazione il documento dello Stato Maggiore Difesa (di cui si allega una pagina), Primo Ufficio Personale, del 1984, relativo a incidenti mortali e non avvenuti nel periodo 1976-1984, si trova, per gli incidenti mortali nell’arco di quegli anni, la cifra di 3132 deceduti in servizio. Da questi sono da detrarsi ovviamente coloro che l’apposita Commissione avrà, per motivate ragioni, dichiarato non titolari del diritto di indennizzo. Nel documento citato il numero medio di deceduti annuali supera i 300. Se si tiene conto del periodo di oltre 30 anni dal 1° gennaio 1969 ad oggi, ci si rende conto che la cifra di 2323 è enormemente inferiore a quanto è ragionevole supporre e riguarda peraltro solo gli indennizzi relativi ai deceduti e non anche agli infortunati, il cui numero è da valutarsi grosso modo almeno tre volte superiore a quello dei deceduti. Naturalmente queste riserve ipotizzate potranno essere meglio precisate solo dopo che gli atti dell’apposita Commissione che ha valutato i casi di decessi e infortuni dal 1969 ad oggi sarà resa nota alle Commissioni Difesa della Camera e del Senato in base alle disposizioni che a suo tempo impartì il Ministro della Difesa pro tempore On. Spadolini. Lo scrivente si riserva su questo punto una valutazione definitiva dopo che avrà potuto prendere visione di quegli atti.

 

 

                                                                       Falco Accame

                                                              Presidente ANAVAFAF