Il Sottosegretario di Stato
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri



USG/546/04/III.3.2
Roma, 10-02-2004

Gentile Ammiraglio,

    Le trasmetto in allegato un appunto predisposto dai competenti uffici del Ministro della Difesa, da me interrogato in merito alle eventuali disparità di trattamento sollevate dell'applicazione della legge 24/12/2003, recante "Disposizioni urgenti in favore delle vittime militari di attentati terroristici all'estero"


    Le invio i più cordiali saluti.


                      &nbspGianni Letta


S C H E D A     T E C N I C A

OGGETTO:Legge 24.12.2003 recante "Disaposizioni urgenti in favore delle vittime militari e civili di attentati terroristici all'estero".

      In relazione ai drammatici eventi occorsi in Iraq ed all'aggravarsi del fenomeno del terrorismo internazionale, sono state predisposte disposizioni urgenti con il D.L. 28.11.2003 n° 337 poi convertito in legge in oggetto indicata.

      In particolare, la legge in esame: -   eleva a 200.000 euro la Speciale Elargizione spettante anche ai superstiti dei militari vittime del dovere in servizio d'ordine pubblico o di vigilanza alle infrastrutture o in operazioni di soccorso, nonchè ai superstiti dei caduti nell'adempimento del dovere appartenenti ai Corpi di Polizia;

-   chiarisce - al fine di dirimere eventuali incertezze applicative - che il citato beneficio economico compete anche per eventi occorsi fuori dal territorio nazionale .

      Secondo l'On.Accame, la legge in questione sarebbe in contrasto con la norma di cui all'art. 6 della legge 308/81, introdotta dalla legge n° 280/91 che dispone la corresponsione di £ 50 milioni anche ai familiari dei militari di leva deceduti durante il periodo di servizio e creerebbe disparità di trattamento.

    &nbspAl riguardo, occorre evidenziare che le citate leggi rispondono ad una "ratio" diversa, atteso che la legge n° 308/81 si applica nei confronti di militari non legati da stabile rapporto con l'Amministrazione Militare (militari di leva, allievi di scuole militari,etc.), comunque deceduti durante il periodo di servizio.

    &nbspLa normativa in argomento ha invece inteso fornire un forte segnale di attenzione da parte dello Stato nei confronti di categorie di personale particolarmente esposte, in ragione del proprio status, a rischi per la propria incolumità, sopratutto con riferimento ai contingenti impiegati in operazioni militari internazionali.

In ogni caso, la rivalutazione a 50.000,00 Euro della Speciale Elargizione per i militari di leva, fortemente auspicata dall'On. Accame che trae spunto dalla tragica vicenda di Nassiriya per ulteriormente riproporla, è già prevista dal testo unificato delle proposte di legge Ramponi - Ruzzante (a.C. 1649 e 1752), seguito con interesse da questo Dicastero ed attualmente all'esame della IV Commissione Difesa della Camera.

    &nbspUn punto di situazione di tale ultimo citato provvedimento è contenuto nell'annessa scheda.



S C H E D A    A N N E S S A

OGGETTO:Punto di situazione al testo unificato delle proposte di legge recante " Norme in favore dei militari di leva di carriera infortunati o caduti durante il periodo di servizio" (a.C. 1649 e 1752).

      La questione cui fa riferimento l'On. Accame - e che aveva formato oggetto di una proposta d'iniziativa dello stesso nel corso della VII ligislatura (a.C. 1141) - concerne la corresponsione di un indennizzo di 50 milioni di lire, con decorrenza 1° gennaio 1969, nei confronti dei militari deceduti durante il periodo di servizio di leva. L'On. Accame lamenta in proposito, che, per il prosieguo dell'iter dell'iniziativa suddetta, sarebbe stato necessario poter disporre dell'elenco nominativo degli aventi diritto; ciò fino ad oggi non presentate deue delle quali nella presente legislatura.

      Al riguardo si chiarisce che la corresponsione di una speciale elargizione di 50 milioni di lire nei confronti del personale in servizio di leva (e del personale delle Forze Armate dei Corpi armati o dei Corpi militarmente ordinati con rapporto a tempo determinato) è stata introdotta, sin dal 1991, dalla legge n°.280, con decorrenza 1°gennaio 1969. La legge in parola - attraverso modifiche ed integrazioni alla legge n°. 308 del 1981 - dispone appunto l'istituzione di tale beneficio, escludendone solo i "militari in licenza, permesso e quelli che al momento dell'evento dannoso si trovino fuori del presidio senza autorizzazione. L'elargizione di cui trattasi è stata corrisposta ai familiari del personale interessato secondo le modalità previste dalla legge.

      Per quanto concerne la proposta di legge in oggetto, si tratta del testo unificato delle p.d.l. Ramponi (a.C. 1649) e Ruzzante (a.C. 1752) elaborato a seguito degli emendamenti approvati in data 04.06.03 dalla IV Commissione Difesa della Camera.

      Il testo in Argomento, per ciò che attiene alla questione in esame:
- individua con maggior precisione i beneficiari della legge n°.308 del 1981, includendovi le categorie di personale introdotte a seguito del processo di professionalizzazione delle Forze Armate (art. 1);
- amplia la portata dei beneficiari della legge stessa, cancellando il limite relativo ai "militari in licenza, in permesso o fuori dal presidio senza autorizzazione" (art. 1);
- incrementa fino a raddoppiarlo (50 mila euro), lo speciale indennizzo in favore dei familiari dei destinatari di cui all'art. 1 (modificato nel senso sopra indicato), deceduti durante il periodo di servizio, i quali non abbiano beneficiato di alcun risarcimento, mentre attribuisce la cifra residua a coloro che abbiano ricevuto risarcimenti inferiori (art.3);
- fissa al 1° gennaio 1969 la decorrenza dei benefici (art. 3).

      Inoltre prevede che ai deastinatari indicati nell'art. 1 sia attribuito - ove più favorevole rispetto al trattamento di pensione in godimento - la pensione privileggiata tabellare di cui all'art. 3 della legge n° 308 1981, spettante alle c.d. vittime del dovere (art. 3).
Il testo dispone che alla relativa copertura finanziaria si provveda mediante ricorso al "Fondo speciale" di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell’Economia e delle Finanze utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero medesimo.

Per ciò che attiene l’iter legislativo della proposta in oggetto si precisa che:
_ le proposte hanno iniziato il loro iter parlamentare presso la Commissione Difesa in data 7-2- 2002:
_ in data 21. 3. 2002 è stato approvato uno schema di testo unificato che è stato inviato alle Commissioni Consultive (Affari Costituzionali, Lavoro e Bilancio) per il parere;
_ la Commissione Bilancio nella seduta del 24.6.03 ha espresso valutazioni di criticità in ordine alla correttezza della quantificazione ed alla copertura finanziaria indicata ed ha sollecitato il Governo a predisporre la Relazione Tecnica (in verità già approntata dalla Difesa ed all’esame di MiniEconomia per la verifica del rito);
_ la Commissione Difesa, tuttavia, pochi giorni prima della citata seduta della Commissione Bilancio, ha approvato - in accoglimento del parere della Commissione Lavoro nel frattempo - un nuovo testo unificato;
_in data 10.7.03 la Commissione Bilancio - preso atto del nuovo testo - ha chiesto l’aggiornamento della Relazione Tecnica, richiesta reiterata nella seduta del 15.10 03;
_ in data 17.11.03 l’Ufficio Legislativo del Ministero della Difesa ha trasmesso alla P.C.M.- Dipartimento per i Rapporti con il Parlamento, la Relazione Tecnica, contenente - come richiesto da MiniEconomia - il quadro analitico delle proiezioni finanziarie (decennali) degli oneri e contenente la stima dei possibili beneficiari, effettuata su base statistica.
Al riguardo, occorre evidenziare che il provvedimento in parola si rivolge a personale di varie Amministrazioni. In particolare, oltre alla Difesa, sono interessati i Dicasteri Economia. Giustizia, Interno e Politiche Agricole.

Ciò - in aggiunta alle rivisitazioni dovute agli emendamenti presentati - spiega le difficoltà incontrate da BILANDIFE nel predisporre la Relazione. Inoltre, il citato U.C. - a proposito della mancata possibilità di disporre di un elenco aggiornato dagli aventi titolo ventilata dall’On. ACCAME - evidenzia che, in genere, la documentazione tecnico-finanziaria viene elaborata sulla base di numerici e non anagrafici.

In ogni caso, con riferimento allo speciale Indennizzo, le tab. 4 e 6 della Relazione individuano in n° 19 i possibili beneficiari, quali familiari di militari che, al momento dell’evento, si trovano in licenza o permesso (dato desunto sulla base dei casi accertati nel periodo 1969. 2002) ed in n° 2.323 i possibili beneficiari aventi titolo all’indennizzo ovvero alla cifra residua per coloro che lo hanno già ottenuto.

Si precisa infine, che la Difesa ha espresso parere favorevole su tutti gli emendamenti presentati ( seduta 4^ Commissione del 4.6.03) e segue con interesse il provvedimento.