Il Sottosegretario di Stato
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
USG/546/04/III.3.2 |
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Gentile Ammiraglio,
Le trasmetto in allegato un appunto predisposto dai competenti uffici del
Ministro della Difesa, da me interrogato in merito alle eventuali disparità di
trattamento sollevate dell'applicazione della legge 24/12/2003, recante "Disposizioni
urgenti in favore delle vittime militari di attentati terroristici all'estero"
Le invio i più cordiali saluti.
 Gianni Letta
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S C H E D A T E C N I C A
OGGETTO:Legge 24.12.2003 recante "Disaposizioni urgenti
in favore delle vittime militari e civili di attentati terroristici all'estero".
In relazione ai drammatici eventi occorsi in Iraq ed all'aggravarsi del fenomeno
del terrorismo internazionale, sono state predisposte disposizioni urgenti con il D.L. 28.11.2003 n°
337 poi convertito in legge in oggetto indicata.
In particolare, la legge in esame:
- eleva a 200.000 euro la Speciale Elargizione spettante anche ai superstiti dei militari
vittime del dovere in servizio d'ordine pubblico o di vigilanza alle infrastrutture o in operazioni
di soccorso, nonchè ai superstiti dei caduti nell'adempimento del dovere appartenenti ai Corpi di
Polizia;
- chiarisce - al fine di dirimere eventuali incertezze applicative - che il citato beneficio
economico compete anche per eventi occorsi fuori dal territorio nazionale .
Secondo l'On.Accame, la legge in questione sarebbe in contrasto con la norma di cui
all'art. 6 della legge 308/81, introdotta dalla legge n° 280/91 che dispone la corresponsione di
£ 50 milioni anche ai familiari dei militari di leva deceduti durante il periodo di servizio e creerebbe
disparità di trattamento.
 Al riguardo, occorre evidenziare che le citate leggi rispondono ad una "ratio" diversa,
atteso che la legge n° 308/81 si applica nei confronti di militari non legati da stabile rapporto con
l'Amministrazione Militare (militari di leva, allievi di scuole militari,etc.), comunque deceduti
durante il periodo di servizio.
 La normativa in argomento ha invece inteso fornire un forte segnale di attenzione
da parte dello Stato nei confronti di categorie di personale particolarmente esposte, in ragione
del proprio status, a rischi per la propria incolumità, sopratutto con riferimento ai contingenti
impiegati in operazioni militari internazionali.
In ogni caso, la rivalutazione a 50.000,00 Euro della Speciale Elargizione per i militari di leva, fortemente
auspicata dall'On. Accame che trae spunto dalla tragica vicenda di Nassiriya per ulteriormente
riproporla, è già prevista dal testo unificato delle proposte di legge Ramponi - Ruzzante
(a.C. 1649 e 1752), seguito con interesse da questo Dicastero ed attualmente all'esame della IV Commissione
Difesa della Camera.
 Un punto di situazione di tale ultimo citato provvedimento è contenuto nell'annessa
scheda.
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S C H E D A A N N E S S A
OGGETTO:Punto di situazione al testo unificato delle proposte di legge recante "
Norme in favore dei militari di leva di carriera infortunati o caduti durante il periodo di servizio" (a.C.
1649 e 1752).
La questione cui fa riferimento l'On. Accame - e che aveva formato oggetto di una proposta
d'iniziativa dello stesso nel corso della VII ligislatura (a.C. 1141) - concerne la corresponsione di un
indennizzo di 50 milioni di lire, con decorrenza 1° gennaio 1969, nei confronti dei militari deceduti durante
il periodo di servizio di leva. L'On. Accame lamenta in proposito, che, per il prosieguo dell'iter dell'iniziativa
suddetta, sarebbe stato necessario poter disporre dell'elenco nominativo degli aventi diritto; ciò fino
ad oggi non presentate deue delle quali nella presente legislatura.
Al riguardo si chiarisce che la corresponsione di una speciale elargizione di 50 milioni di
lire nei confronti del personale in servizio di leva (e del personale delle Forze Armate dei Corpi armati o dei Corpi
militarmente ordinati con rapporto a tempo determinato) è stata introdotta, sin dal 1991, dalla legge n°.280,
con decorrenza 1°gennaio 1969. La legge in parola - attraverso modifiche ed integrazioni alla legge n°. 308 del 1981 -
dispone appunto l'istituzione di tale beneficio, escludendone solo i "militari in licenza, permesso e quelli che al
momento dell'evento dannoso si trovino fuori del presidio senza autorizzazione. L'elargizione di cui trattasi è
stata corrisposta ai familiari del personale interessato secondo le modalità previste dalla legge.
Per quanto concerne la proposta di legge in oggetto, si tratta del testo unificato delle
p.d.l. Ramponi (a.C. 1649) e Ruzzante (a.C. 1752) elaborato a seguito degli emendamenti approvati in data
04.06.03 dalla IV Commissione Difesa della Camera.
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Il testo in Argomento, per ciò che attiene alla questione in esame:
- individua con maggior precisione i beneficiari della legge n°.308 del 1981, includendovi le categorie di
personale introdotte a seguito del processo di professionalizzazione delle Forze Armate (art. 1);
- amplia la portata dei beneficiari della legge stessa, cancellando il limite relativo ai "militari
in licenza, in permesso o fuori dal presidio senza autorizzazione" (art. 1);
- incrementa fino a raddoppiarlo (50 mila euro), lo speciale indennizzo in favore dei familiari dei destinatari
di cui all'art. 1 (modificato nel senso sopra indicato), deceduti durante il periodo di servizio, i quali
non abbiano beneficiato di alcun risarcimento, mentre attribuisce la cifra residua a coloro che abbiano
ricevuto risarcimenti inferiori (art.3);
- fissa al 1° gennaio 1969 la decorrenza dei benefici (art. 3).
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Inoltre prevede che ai deastinatari indicati nell'art. 1 sia attribuito - ove più
favorevole rispetto al trattamento di pensione in godimento - la pensione privileggiata tabellare di cui
all'art. 3 della legge n° 308 1981, spettante alle c.d. vittime del dovere (art. 3).
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Il testo dispone che alla relativa copertura finanziaria si provveda mediante ricorso al "Fondo speciale"
di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell’Economia e delle Finanze utilizzando
l’accantonamento relativo al Ministero medesimo.
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Per ciò che attiene l’iter legislativo della proposta in oggetto si precisa che:
_ le proposte hanno iniziato il loro iter parlamentare presso la Commissione Difesa in data 7-2- 2002:
_ in data 21. 3. 2002 è stato approvato uno schema di testo unificato che è stato inviato alle Commissioni
Consultive (Affari Costituzionali, Lavoro e Bilancio) per il parere;
_ la Commissione Bilancio nella seduta del 24.6.03 ha espresso valutazioni di criticità in
ordine alla correttezza della quantificazione ed alla copertura finanziaria indicata ed ha sollecitato
il Governo a predisporre la Relazione Tecnica (in verità già approntata dalla Difesa
ed all’esame di MiniEconomia per la verifica del rito);
_ la Commissione Difesa, tuttavia, pochi giorni prima della citata seduta della Commissione Bilancio,
ha approvato - in accoglimento del parere della Commissione Lavoro nel frattempo - un nuovo testo unificato;
_in data 10.7.03 la Commissione Bilancio - preso atto del nuovo testo - ha chiesto l’aggiornamento della
Relazione Tecnica, richiesta reiterata nella seduta del 15.10 03;
_ in data 17.11.03 l’Ufficio Legislativo del Ministero della Difesa ha trasmesso alla P.C.M.-
Dipartimento per i Rapporti con il Parlamento, la Relazione Tecnica, contenente - come richiesto
da MiniEconomia - il quadro analitico delle proiezioni finanziarie (decennali) degli oneri e
contenente la stima dei possibili beneficiari, effettuata su base statistica.
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Al riguardo, occorre evidenziare che il provvedimento in parola si rivolge a personale di varie
Amministrazioni. In particolare, oltre alla Difesa, sono interessati i Dicasteri Economia. Giustizia,
Interno e Politiche Agricole.
Ciò - in aggiunta alle rivisitazioni dovute agli emendamenti presentati - spiega le difficoltà
incontrate da BILANDIFE nel predisporre la Relazione. Inoltre, il citato U.C. - a proposito della mancata
possibilità di disporre di un elenco aggiornato dagli aventi titolo ventilata dall’On. ACCAME -
evidenzia che, in genere, la documentazione tecnico-finanziaria viene elaborata sulla base di numerici
e non anagrafici.
In ogni caso, con riferimento allo speciale Indennizzo, le tab. 4 e 6 della Relazione individuano in n°
19 i possibili beneficiari, quali familiari di militari che, al momento dell’evento, si trovano in
licenza o permesso (dato desunto sulla base dei casi accertati nel periodo 1969. 2002) ed in n° 2.323
i possibili beneficiari aventi titolo all’indennizzo ovvero alla cifra residua per coloro che lo hanno
già ottenuto.
Si precisa infine, che la Difesa ha espresso parere favorevole su tutti gli emendamenti presentati (
seduta 4^ Commissione del 4.6.03) e segue con interesse il provvedimento.
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